top of page
Cerca

Recupero crediti commerciali: quando il Decreto Ingiuntivo può essere emesso con la fattura

  • Immagine del redattore: Avv. Daniele Cretella
    Avv. Daniele Cretella
  • 25 giu 2020
  • Tempo di lettura: 2 min


Accade, non di rado, che un’impresa sia costretta a dover fare i conti (letteralmente) con debitori restii ad adempiere alle proprie obbligazioni.

Si tratta di un problema – purtroppo assai diffuso – capace di compromettere, in maniera a volte irreversibile, la stabilità economica di un’attività di impresa, con conseguenze che, in un classico “effetto domino”, si ripercuotono su ogni soggetto che “gravita” attorno all’impresa, dall’imprenditore, al lavoratore, passando per fornitori e creditori.

Nell’ipotesi in cui l’imprenditore che esercita attività commerciale, in relazione all’erogazione di beni e servizi”, abbia emesso una fattura nei confronti di un proprio “cliente, la stessa potrebbe già essere sufficiente per la richiesta di un’ingiunzione di pagamento (c.d. “Decreto Ingiuntivo”).

Tuttavia, è bene tenere a mente che l’ingiunzione di pagamento ex art. 633 c.p.c. può essere richiesta dal creditore soltanto nel caso in cui ci si trovi di fronte ad un credito “certo, liquido ed esigibile”, laddove per “certo”, si intende che il creditore sia in grado di provare la certezza del credito; per “liquido”, che la somma rivendicata sia effettivamente quantificata; per “esigibile”, che il credito non sia sottoposto a condizioni.

Ebbene, nel caso della fattura, trattandosi di un documento emesso in maniera unilaterale dall’imprenditore, la giurisprudenza ha più volte affermato che detto documento non sia di per sé sufficiente a rispettare il requisito di “certezza” indicato dal Legislatore.

Tuttavia, il comma 2 dell’art. 634 c.p.c. prevede espressamente che “per i crediti relativi a somministrazioni di merci e di danaro nonché per prestazioni di servizi fatte da imprenditori che esercitano una attività commerciale e da lavoratori autonomi anche a persone che non esercitano tale attività, sono altresì prove scritte idonee gli estratti autentici delle scritture contabili di cui agli articoli 2214 e seguenti del codice civile, purché bollate e vidimate nelle forme di legge e regolarmente tenute, nonché gli estratti autentici delle scritture contabili prescritte dalle leggi tributarie, quando siano tenute con l'osservanza delle norme stabilite per tali scritture”.

In sintesi, dunque, nel caso di imprenditori che esercitano un’attività commerciale, la fattura è idonea all’emissione del provvedimento monitorio (Decreto Ingiuntivo), soltanto se estratta in forma autentica da un regolare copia fatture, rendendosi sempre necessaria, a tal fine, l’attestazione notarile che le scritture sono regolarmente tenute.

 
 
 

Komentarze


Post: Blog2_Post
  • Facebook

©2019 di Avv. Daniele Cretella. Creato con Wix.com

bottom of page